seconda e ultima parte
Furono undici le persone indagate dal giudice Mario Fabbri, durante la lunghissima istruttoria che condusse, con ostinazione e coraggio, oltre ogni tipo di ostruzionismo privato ed istituzionale. Tre di loro morirono prima del processo e le loro posizioni furono stralciate. Eccole:
Mario Pancini, ingegnere della SADE, direttore di cantiere della diga del Vajont, morto suicida col gas nella propria abitazione poco prima dell’inizio del processo;
Francesco Penta, geologo, membro della Commissione di collaudo,indagato durante l’istruttoria, non arrivò al processo in quanto morì nel 1965;Luigi Greco, ingegnere, Presidente Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in qualità del quale approvò il progetto della diga del Vajont; divenne membro della commissione di collaudo, nonostante il palese conflitto di attribuzioni. Morì nel 1964 di morte naturale.
Gli imputati che comparvero in tribunale furono otto. Vediamoli nel dettaglio:
Alberico Biadene, ingegnere, responsabile costruzioni idrauliche della SADE, responsabile ultimo del progetto “Grande Vajont”;
Francesco Sensidoni, ingegnere, “capo” della Commissione di collaudo della diga del Vajont;
Augusto Ghetti, ingegnere, figlio di un alto dirigente della SADE, incaricato da quest’ultima della costruzione di un modello della zona del Vajont e della diga, con cui condurre simulazioni sugli effetti ondosi di un’eventuale frana nel bacino;
Pietro Frosini, ingegnere, fino al 1961 Presidente della IV Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, membro della Commissione di collaudo;
Curzio Batini, ingegnere, responsabile ultimo delle autorizzazioni per gli invasi della diga del Vajont, Presidente della IV Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dopo Frosini;.
Almo Violin: ingegnere capo del Genio Civile di Belluno.
Roberto Marin:tecnico
Dino Tonini:tecnico

Il 17 dicembre 1969, tutti loro, tranne Batini (colto da una grave forma di esaurimento nervoso), erano presenti alla lettura delle sentenze. La mitezza di queste ultime superò anche le più rosee aspettative del collegio di difesa e degli imputati, tanto che in tutto il paese si gridò allo scandalo. Per sette di loro il PM aveva chiesto 21 anni e 4 mesi di reclusione totali, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di frana colposa, inondazione colposa, e omicidio colposo plurimo. Per Almo Violin furono richiesti invece nove anni, solo per omicidio. Due richieste comunque miti, se si pensa alla portata della tragedia.
Ma il tribunale andò oltre.
Biadene, Violin e Batini furono riconosciuti colpevoli di omicidio colposo plurimo (il disastro causò la morte di quasi 2.000 persone, non dimentichiamolo mai), ma non di disastro colposo (frana e inondazione) aggravato dalla prevedibilità dell’evento – un concetto giuridico mai utilizzato fino a quel momento. Durante il dibattimento emersero prove inconfutabili che chiunque avesse lavorato intorno alla diga fosse stato consapevole che una parte del Toc si sarebbe staccata. Ciononostante, il tribunale respinse questa parte dell’impianto accusatorio, e giudicò la frana un evento non prevedibile.
Biadene, Violin e Batini vennero condannati a sei anni ciascuno (di cui due condonati) non per aver causato il disastro, ma soltanto per non aver avvertito in tempo la popolazione e per non aver disposto lo sgombero delle aree a rischio nelle ore precedenti la tragedia.
Al processo di appello, un anno dopo, la Corte ribaltò parzialmente la sentenza di primo grado, riconoscendo per la prima volta la prevedibilità della frana. Questo portò alla condanna di Sensidoni a quattro anni e sei mesi (di cui ben tre condonati). Tutti gli altri furono assolti a vario titolo, mentre la posizione di Batini fu addirittura stralciata per gravi problemi di salute. A sette anni e mezzo dal disastro e a sole due settimane dalla prescrizione, il 25 marzo 1971 il percorso processuale arrivò al termine con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione. I reati vennero unificati in un unico capo d’imputazione: inondazione colposa aggravata dalla prevedibilità dell’evento (che comprendeva la frana e gli omicidi colposi). Ma nonostante questa importante innovazione giuridica, le sentenze non cambiarono di molto, anzi furono affievolite ancora di più, se mai fosse stato possibile. Gli unici condannati in via definitiva furono Biadene e Sensidoni. Quest’ultimo non passò nemmeno un giorno in carcere perché i suoi tre anni di reclusione gli furono tutti condonati, e i restanti otto mesi li passò a casa per motivi di salute.
Come abbiamo visto, solo Biadene passò effettivamente del tempo in carcere e la sua permanenza nel carcere di Venezia merita un approfondimento, perché delinea sia il personaggio che dinamiche di potere che lo avevano sempre sostenuto. Quando uscì dal carcere, nel 1973, lasciò Venezia a bordo di un motoscafo privato dell’Enel-Sade, che portò lui, la moglie, la figlia e una delle nipotine (che erano ad attenderlo, insieme ai giornalisti) a Piazzale Roma. Da lì raggiunsero in auto Cortina, dove il resto della famiglia era già in vacanza.
In carcere fu considerato un detenuto modello: insegnava matematica, latino e italiano agli altri detenuti, collaborava con l’infermeria e contribuì persino alla riorganizzazione tecnica del penitenziario. Non trascorreva giorno, raccontarono in seguito di lui le guardie, che non si inventasse qualche lavoro da fare.

In conclusione, si può affermare che il processo è stato un eccezionale momento di ricostruzione tecnica degli avvenimenti, che ha permesso di capire perfettamente come e perché furono prese le decisioni che portarono al disastro. Dietro queste decisioni ci furono delle persone, e anche se le loro condanne risultarono clamorosamente lievi o addirittura inesistenti, le sentenze finali sancirono che anche un evento definito “naturale” può presentare precise responsabilità da parte degli uomini e, di conseguenza, rilievi penali nei loro confronti, introducendo così il reato di disastro naturale colposo nell’ordinamento giuridico italiano.
Quello che mancò, invece, fu il coinvolgimento a livello penale del sistema collusivo fra Stato e SADE, che portò a controlli deboli o compiacenti. Emblematico, in tal senso, fu il comportamento della Commissione di collaudo della diga del Vajont guidata da Frosini: la prima ispezione si svolse tra una scampagnata a Cortina d’Ampezzo e una cena offerta dalla SADE sulla terrazza dell’albergo Europa sul Canal Grande a Venezia.
Sul monte Toc non ci salirono mai. Frosini fu assolto per insufficienza di prove. La logica dello sviluppo che ignora il bene e la salute pubblici nel cieco perseguimento dei propri interessi economici, non fu messa sotto accusa quale movente doloso per non aver interrotto i lavori, o per non aver abbassato molto più in basso il livello dell’invaso.
Nell’ultima parte di questo reportage, dedicata alla cronologia degli eventi, vedremo come la SADE, senza informare nessuno, lavorasse fin dagli anni trenta intorno alla costruzione di un grande sbarramento sul Vajont, effettuando rilievi tecnici, misurazioni, mappature catastali eccetera. Quando poi, negli anni ‘50, arrivò il vero e proprio permesso di costruzione, popolazione e autorità locali vennero messe davanti al fatto compiuto, e in nome della pubblica utilità del progetto decretata dallo Stato, gli espropri ebbero inizio a prezzi ridicoli e, spesso, con metodi quasi squadristi. Tutto questo, però, non è bastato ad incriminare la SADE a livello penale, anche perché dopo la nazionalizzazione dell’energia elettrica, l’Enel ereditò la diga, e anche se la gestione tecnica fu lasciata in mano agli uomini della SADE, amministrativamente parlando la diga era diventata un bene di Stato. Questo comportò una continuità decisionale fra Stato e SADE che non poteva essere disconosciuta, e che complicò enormemente l’allargamento delle responsabilità ai vertici dell’ENEL e alla politica in generale.
Nonostante la lievità delle condanne, è indubitabile che il processo del Vajont costituisca una pietra miliare della storia giuridica italiana, e che il riconoscimento da parte dell’UNESCO gli abbia conferito un significato che va ben oltre il contesto legale. Ma è altrettanto vero che non seppe, o non poté, colpire il sistema di potere che aveva spalleggiato tutti gli atti di imperizia, superficialità e occultamento che portarono a quella sera del 9 ottobre. La presenza di soli tecnici fra gli imputati e le condanne miti, misero a nudo una delle criticità della giustizia italiana, che avrà modo di rivelarsi anche in altri processi negli anni a seguire, almeno fino a Tangentopoli: vale a dire la sua incapacità di colpire gli apparati di potere ramificati e interconnessi. Va detto che questo non è un male solo italiano, bensì un limite della giustizia in generale, in conseguenza del quale, ove la colpa sia da attribuire ad un sistema complesso nella sua ragion d’essere, finiscono per pagare sempre in pochi.
Troppo pochi.
