prima parte
Pochi sanno che, dal 2023, il Vajont è diventato patrimonio dell’UNESCO. Tutto il materiale prodotto durante il processo che si tenne all’Aquila dal 1968 al 1972 — 256 faldoni di documenti cartacei, più campioni di roccia e plastici — è stato inserito nel registro dell’UNESCO “Memory of the World”, in quanto riconosciuto patrimonio documentario di valore eccezionale. Questo perché quegli atti documentano inequivocabilmente la pura e semplice verità: e cioè che il disastro non fu un evento naturale inevitabile, né tantomeno inaspettato, bensì il risultato di errori umani, scientifici e di sottovalutazione dei rischi da parte di ingegneri e geologi. Ad un certo punto, tutti quanti erano più o meno consapevoli del fatto che una grande frana si sarebbe verificata, l’unica domanda era “quando”. Ma poiché si era pensato di poterla gestire, la preoccupazione principale era la tenuta della diga — lo vedremo nella cronologia degli eventi che chiuderà questo reportage — nel momento in cui essa, riversandosi nel bacino, avesse provocato un’onda.
Le risultanze del processo rappresentano un monito e un insegnamento per l’intera umanità. Esse sono state riconosciute come fondamentali per la memoria collettiva, per la difesa dei diritti umani, e come esempio della ricerca della verità da parte dei superstiti, nonché una fonte storica e scientifica inestimabile, che spazia dal diritto all’ingegneria, dalla geologia alla sociologia. L’iscrizione al registro “Memory of the World” con il titolo “Archivio Processuale del Disastro della Diga del Vajont” ha fatto seguito alla classificazione dell’ONU del 2008, che definì il Vajont il primo di 10 disastri causati da responsabilità umane. Grazie al processo, il disastro del Vajont, quindi, è stato riconosciuto come un evento di portata globale, che sintetizza quali conseguenze può generare il conflitto, tutt’ora in corso, tra uomo e ambiente. Ma è stato un riconoscimento tardivo, che non ha portato a nuove condanne o risarcimenti. Da questo punto di vista, tutto è rimasto fermo al 1973, l’anno in cui si concluse, in Cassazione, il processo de l’Aquila.
Dopo una quinquennio preliminare complesso (1963-1968), la tenacia istruttoria del giudice Mario Fabbri portò alla richiesta di rinvio a giudizio, presso il tribunale di Belluno, per 11 persone. Per motivi di ordine pubblico il processo non si celebrò nella città veneta, bensì a l’Aquila. Il disastro del Vajont aveva avuto grande risonanza anche all’estero e quindi il processo fu un evento che ebbe una massiccia copertura mediatica, considerati i tempi.

La prima seduta si tenne il 25 novembre 1968. Il Presidente del Consiglio all’epoca del disastro era Giovanni Leone, futuro Presidente della Repubblica. Leone andò in visita a Longarone qualche giorno dopo il disastro. Il sindaco della cittadina rasa al suolo, che nel disastro aveva perso tutta la sua famiglia, prese per un braccio il Primo Ministro e gli disse, tra le lacrime: “Vogliamo giustizia!”. “E giustizia avrete!” rispose Leone.
Quelle parole, col tempo, avrebbero assunto un peso difficile da sostenere. Poco dopo, infatti, il suo governo cadde e Leone assunse la guida del collegio difensivo degli interessi Enel/Sade/Montedison, fin dalle fasi istruttorie. Svolse il proprio ruolo con indubbia efficacia: ottenne una condanna molto più lieve del previsto per Biadene e contribuì a negare il risarcimento ai familiari di circa seicento vittime, facendo leva su un cavillo legale, vale a dire il comma 4 del codice civile relativo alla commorienza. Resta una delle pagine più controverse della storia repubblicana: lo stesso Giovanni Leone, anni dopo, da Presidente della Repubblica (1971-1978), concesse la grazia a Biadene, abbreviandone la detenzione. A distanza di quasi sessant’anni dalla sentenza definitiva della Cassazione del 1973, si può affermare che il processo del Vajont è una macchia enorme nella storia giudiziaria italiana. Non che si tratti di un caso isolato, purtroppo, ma la portata della catastrofe, unita alle deboli e controverse sentenze comminate, nonostante tutte le prove a carico, lo rendono particolarmente emblematico. Il mondo della politica, in senso stretto, non vide nessun suo esponente coinvolto, sebbene la Commissione di Collaudo della diga del Vajont (giudicata colpevole nella figura dell’ingegner Francesco Sensidoni), fosse stata voluta dall’allora Ministro dei Lavori Pubblici Giuseppe Togni. Dall’istruttoria emerse con chiarezza che la frana era prevedibile, quindi il tribunale doveva stabilire chi fosse a conoscenza dei rischi, quando lo fosse diventato e perché non si fosse intervenuti per tempo.
La difesa puntò sulla negazione della prevedibilità dell’evento e sulla sua eccezionalità. Ma una mole enorme di prove schiaccianti provarono l’esatto contrario, e cioè che gli studi geologici che segnalavano l’instabilità del versante del Toc furono taciuti o modificati, che si erano verificati eventi franosi anche prima del 9 ottobre del ’63, che gli esperimenti su modello avevano previsto onde potenzialmente distruttive, e che il bacino aveva mostrato oscillazioni imputabili esclusivamente ai movimenti del versante del Toc.
Il tribunale stabilì con certezza che tutto era noto, anche l’eccezionalità della massa franosa (il figlio di Semenza l’aveva calcolata con incredibile precisione quando gli fu chiesto di periziare il sito, ricordate?). Quindi stabilì che ci fu imprudenza, negligenza, e imperizia, ma non dolo. La difesa riuscì a convincere la corte che non ci fu volontà diretta o indiretta di causare il disastro. E su questo punto si può anche convenire. Si peccherebbe, infatti, di disonestà intellettuale e mancanza di consapevolezza storica, se si sostenesse che le infauste decisioni che vennero prese nei tre anni di attività della diga, fossero mosse dalla volontà di innescare la tragedia: dirigenti, tecnici della SADE e collaboratori come Müller, Dal Piaz o altri, per quanto fossero stati fallaci, erano comunque stimati professionisti, non certo criminali o terroristi. Quindi la difesa fu abile ad usare questa sorta di incontestabile assenza di dolo quale ulteriore argomentazione a discolpa, come se gli imputati fossero accusati di un reato qualunque, mentre l’accusa, probabilmente, fu manchevole nel tentare di convincere la corte della necessità di escludere questo concetto giuridico, almeno nella sua accezione più ampia di generica intenzionalità nel procurare un danno a cose o persone, in quanto semplicemente inapplicabile all’eccezionalità del contesto e dei reati ascritti. Dopo circa un anno di dibattimento, il 17 dicembre 1969 venne pronunciata la sentenza di primo grado. E fu una coltellata al cuore della giustizia.
continua…
